La contrarietà al diritto comunitario dell’art. 183 del Vecchio Codice Appalti, dichiarata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la ormai nota sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24, Urban Vision), non comporta anche e necessariamente l’incompatibilità del «diritto di prelazione» nel project financing alla luce della disciplina contenuta nel nuovo Codice, che pare invece muoversi nel rispetto dei principi di concorrenzialità e imparzialità di derivazione comunitaria e potrebbe pertanto reggere ad un nuovo vaglio della Corte.
Una lettura più attenta del perimetro della decisione e del quadro normativo attuale suggerisce, infatti, che la “fine” del diritto di prelazione potrebbe non essere l’unica possibile conclusione, né necessariamente quella corretta.
La vicenda decisa dalla Corte di Giustizia trae origine da una gara bandita dal Comune di Milano per la gestione di servizi igienici pubblici automatizzati e impianti pubblicitari. Il promotore, pur non risultato aggiudicatario, aveva esercitato il diritto di prelazione adeguando la propria offerta a quella del miglior concorrente. L’operatore primo in graduatoria aveva contestato l’aggiudicazione dinanzi al giudice amministrativo, fino a che il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Cgue.







