Le intese tra il Dipartimento del Commercio americano e i colossi tecnologici sanciscono il consolidamento di una strategia regolatoria di soft law, strettamente interconnessa alla tutela della sicurezza nazionale e alla sovranità geopolitica.Indice degli argomenti

Due modelli a confronto: hard law europea vs soft law americana nell’era dell’AILa metamorfosi istituzionale: dal paternalismo del rischio alla difesa dell’interesse strategico nel CAISILa natura giuridica dei voluntary commitments e l’efficacia della soft law nel diritto amministrativo statunitenseSicurezza nazionale e sovranità tecnologica: la perimetrazione dei rischi nel protocollo di maggioLe tre aree di vulnerabilità sistemicaAnatomia del red-teaming governativo e l’impatto sul regime della responsabilità civileL’asimmetria transatlantica e la competizione per la definizione degli standard globaliIl prezzo della flessibilità: opacità democratica e rischio di cattura del regolatoreDue modelli a confronto: hard law europea vs soft law americana nell’era dell’AIIl panorama globale della regolamentazione dell’intelligenza artificiale si trova nel pieno di una profonda e complessa transizione geopolitica e dottrinale, all’interno della quale si scontrano e si confrontano modelli regolatori radicalmente divergenti. Se da un lato l’Unione Europea ha optato per un approccio strutturato e dirigistico di hard law (norme vincolanti), culminato nella complessa impalcatura burocratica e sanzionatoria dell’AI Act, gli Stati Uniti stanno consolidando un paradigma alternativo, flessibile e marcatamente pragmatico. Questo modello si fonda sulla cooperazione strategica tra le agenzie governative e i principali attori oligopolistici del settore tecnologico, prediligendo lo strumento degli accordi volontari e dei partenariati pubblico-privati rispetto alla normazione primaria di stampo sanzionatorio.Le intese concluse nel mese di maggio del 2026 tra il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e giganti del calibro di Google DeepMind, Microsoft e xAI rappresentano una plastica manifestazione di questa strategia. Tali accordi, che prevedono la concessione al governo di un accesso anticipato ed esclusivo a versioni non ancora rilasciate al pubblico dei modelli di intelligenza artificiale generativa e di frontiera, non rispondono a un obbligo di legge in senso tecnico, bensì a una logica di concertazione spontanea dettata da imperativi superiori di sicurezza nazionale.L’obiettivo esplicito di questa sinergia risiede nella necessità di mappare, testare e neutralizzare ex ante (in via preventiva) i rischi sistemici associati a queste tecnologie, con particolare riferimento alle minacce informatiche su larga scala, alla proliferazione di armi chimico-biologiche e alla corruzione dei dataset di addestramento. Sotto il profilo strettamente giuridico, questo fenomeno solleva interrogativi cruciali circa la natura delle fonti del diritto dell’economia, l’efficacia della soft law (norme non vincolanti ma persuasive) nell’era digitale, i limiti costituzionali della vigilanza pubblica sui beni immateriali protetti da segreto commerciale e il rischio latente di una cattura del regolatore da parte delle medesime imprese vigilate.Il presente contributo si propone di analizzare l’evoluzione di tale architettura istituzionale, inquadrando l’accordo del maggio 2026 non come un evento isolato, ma come il culmine di una precisa traiettoria politica e giuridica volta a preservare la supremazia tecnologica statunitense attraverso una regolazione contrattata e simbiotica.La metamorfosi istituzionale: dal paternalismo del rischio alla difesa dell’interesse strategico nel CAISIPer comprendere appieno la portata giuridica e politica degli accordi di maggio 2026, è indispensabile ricostruire l’evoluzione dell’organo tecnico che ne governa l’attuazione. L’attuale assetto istituzionale americano è il risultato di un netto cambio di rotta rispetto alle prime iniziative di regolazione dell’era precedente. Se nel 2023 l’amministrazione allora in carica aveva istituito l’AI Safety Institute sotto l’egida del National Institute of Standards and Technology (NIST) con l’ambizione di prevenire i rischi sociali diffusi, l’equità algoritmica e gli impatti sul mercato del lavoro, il successivo mutamento della leadership politica a Washington ha determinato un radicale ribaltamento delle priorità regolatorie. Nel giugno del 2025, l’AI Safety Institute è stato formalmente ribattezzato Center for AI Standards and Innovation, assumendo l’acronimo di CAISI e vedendo profondamente modificato il proprio mandato istituzionale. Il CAISI non opera più come un organo di controllo finalizzato alla mitigazione paternalistica dei rischi etici o sociali, ma è stato riconfigurato come un vero e proprio attore geopolitico e strategico.Le sue priorità fondamentali risiedono oggi nella definizione di standard internazionali che rispecchino gli interessi commerciali americani, nell’alimentazione dell’innovazione interna e nella difesa della sicurezza nazionale da minacce esterne, con un occhio costantemente rivolto ai modelli sviluppati da avversari sistemici quali la Cina. Questa transizione si è riflessa anche sul piano delle fonti normative, giacché i tentativi di introdurre audit obbligatori sui modelli ad alto impatto sono stati accantonati in favore di una dichiarata moratoria su qualunque regolamentazione federale cogente e vincolante.All’interno di questa mutata cornice di diritto pubblico dell’economia, il CAISI esercita le proprie funzioni di supervisione tecnica attraverso lo strumento dell’accordo cooperativo. Il direttore dell’agenzia, Chris Fall, ha ripetutamente evidenziato come una scienza di misurazione indipendente e priva di vincoli sanzionatori sia lo strumento più efficace per comprendere l’intelligenza artificiale di frontiera senza soffocarne lo sviluppo commerciale. Di conseguenza, il programma di test espanso nel maggio 2026, che accoglie formalmente Google DeepMind, Microsoft e xAI accanto ai pionieri OpenAI e Anthropic, si configura come l’espressione matura di una governance flessibile, dove lo Stato non impone standard dall’alto ma li co-produce insieme ai soggetti regolati, trasformando la conformità tecnologica in un asset di rilievo geopolitico.La natura giuridica dei voluntary commitments e l’efficacia della soft law nel diritto amministrativo statunitenseSotto il profilo dogmatico, la natura giuridica degli impegni volontari sottoscritti dalle big tech con il Dipartimento del Commercio merita un’attenta disamina, poiché scardina le categorie tradizionali del diritto amministrativo e della teoria generale delle fonti. Non ci troviamo di fronte a provvedimenti amministrativi autoritativi, né a regolamenti emanati previa procedura di consultazione pubblica secondo i dettami dell’Administrative Procedure Act, e nemmeno a contratti pubblici di appalto.Si tratta, propriamente, di strumenti di soft law e di partenariati pubblico-privati atipici, che assumono la forma di memorandum d’intesa o protocolli d’intesa bilaterali.La domanda sorge spontanea dal punto di vista dell’analisi economica del diritto: per quale ragione imprese private che detengono una capitalizzazione di mercato di trilioni di dollari e che custodiscono gelosamente i propri segreti industriali dovrebbero accettare spontaneamente di sottoporre i propri modelli non filtrati a uno scrutinio governativo così pervasivo? La risposta risiede nella convergenza di molteplici incentivi giuridici ed economici endogeni al sistema americano.L’adesione spontanea a un protocollo federale di sicurezza consente alle imprese di operare una preemption (prelazione o sbarramento) di fatto nei confronti delle spinte regolatorie parcellizzate provenienti dai singoli Stati membri, neutralizzando tentativi di legislazione locale più rigidi e sanzionatori, come quelli ciclicamente tentati in giurisdizioni come la California. Inoltre, questi accordi garantiscono un ritorno commerciale inestimabile in termini di legittimazione e accesso alle commesse pubbliche, specialmente alla luce delle recenti strategie del Pentagono e del Dipartimento della Difesa dirette a implementare i sistemi di intelligenza artificiale commerciale sulle reti classificate militari. Infine, sotto il profilo della responsabilità civile e del diritto della concorrenza, la certificazione implicita di sicurezza rilasciata dal CAISI a seguito dei test ex ante funge da scudo reputazionale e, potenzialmente, da parziale safe harbor (porto sicuro o esimente da responsabilità) in sede di contenzioso giudiziario, dimostrando che l’azienda ha adottato i massimi standard di diligenza esigibili sul mercato. Si assiste, dunque, a una privatizzazione concordata della vigilanza pubblica, in cui l’osservanza spontanea sostituisce la coercizione, e il potere di persuasione morale delle agenzie federali si rivela più efficace di qualunque sanzione pecuniaria.Sicurezza nazionale e sovranità tecnologica: la perimetrazione dei rischi nel protocollo di maggioL’impianto motivazionale e contenutistico degli accordi siglati a maggio 2026 circoscrive l’intervento del CAISI a una specifica e rigorosa nozione di rischio, profondamente legata al concetto dinamico di sicurezza nazionale. A differenza dell’approccio europeo, che estende la tutela regolatoria ai diritti fondamentali della persona, alla non discriminazione e alla trasparenza democratica, il modello statunitense focalizza la propria attenzione quasi esclusivamente sulla resilienza dello Stato e delle sue infrastrutture critiche di fronte a minacce di natura asimmetrica. I protocolli di test concordati con Google, Microsoft e xAI individuano tre macroaree di vulnerabilità sistemica che devono essere vagliate prima del rilascio commerciale dei modelli.Le tre aree di vulnerabilità sistemicaLa prima area concerne la cybersicurezza avanzata e la capacità dei sistemi di frontiera di automatizzare e potenziare le operazioni di hacking offensivo, l’individuazione di vulnerabilità zero-day (falle di sicurezza non ancora note agli sviluppatori) e la conduzione di attacchi cibernetici complessi contro reti energetiche, idriche o finanziarie. La seconda area riguarda la biosicurezza e il rischio concreto che i modelli di intelligenza artificiale, qualora manipolati da attori malintenzionati, possano fornire istruzioni dettagliate, ottimizzazioni molecolari e protocolli operativi per la sintesi e la proliferazione di armi chimiche, biologiche o tossine patogene avanzate.La terza area, infine, attiene alla sicurezza dei dati stessi, esaminando la vulnerabilità dei modelli ai fenomeni di avvelenamento dei dataset d’addestramento (data poisoning) e alla corruzione algoritmica, fattori che potrebbero essere sfruttati da potenze straniere per sabotare dall’interno i sistemi decisionali americani. Questa perimetrazione del rischio dimostra come l’intelligenza artificiale sia giuridicamente considerata a tutti gli effetti come una tecnologia dual-use (a duplice uso, civile e militare), assimilabile per certi versi al software crittografico o ai materiali d’armamento. Nel diritto pubblico statunitense, la riconduzione di una materia all’alveo della sicurezza nazionale conferisce all’esecutivo poteri amplissimi di discrezionalità e permette di superare obiezioni costituzionali che altrimenti le imprese potrebbero sollevare, tra cui la tutela del codice sorgente come forma di libera manifestazione del pensiero coperta dal Primo Emendamento. La sicurezza nazionale diviene così la chiave di volta giuridica che legittima l’intrusione dello Stato nei segreti commerciali delle big tech, in una logica di mutua protezione e difesa della sovranità digitale.Anatomia del red-teaming governativo e l’impatto sul regime della responsabilità civileIl nucleo operativo e tecnologico degli accordi conclusi tra il CAISI e le imprese tecnologiche risiede nella formalizzazione delle pratiche di red-teaming avversariale condotte su versioni non filtrate dei modelli. Nella prassi informatica e giuridica delineata da queste intese, le aziende si impegnano a fornire agli scienziati governativi l’accesso a versioni dei software prive delle protezioni di sicurezza artificiali e dei filtri di moderazione che vengono normalmente applicati prima della commercializzazione. Questa modalità di accesso consente ai ricercatori federali di testare le reali capacità intrinseche del modello, simulando il comportamento di hacker statali, terroristi o criminali informatici intenzionati ad aggirare i meccanismi di sicurezza attraverso tecniche di ingegneria sociale algoritmica. Sotto il profilo della responsabilità civile e della gestione del rischio, i test condotti nei mesi precedenti alla firma dell’accordo di maggio hanno già fornito evidenze empiriche e giuridiche della bontà di questo approccio cooperativo.Le sessioni di red-teaming condotte sul modello di Anthropic, ad esempio, avevano rivelato come tecniche di elusione testuale estremamente elementari, quali la sostituzione di caratteri grafici o la falsa attestazione che una revisione umana fosse già avvenuta, bastassero a far collassare le difese del sistema, permettendo l’erogazione di risposte pericolose. Analogamente, lo scrutinio governativo sui sistemi di OpenAI aveva fatto emergere una severa falla di sicurezza in un agente conversazionale che avrebbe consentito a un utente malintenzionato di assumere da remoto il controllo del computer della vittima, impersonandola su piattaforme esterne.La scoperta di tali vulnerabilità in una fase antecedente al rilascio sul mercato modifica profondamente il regime della responsabilità da prodotto difettoso nel settore del software. Se un’impresa rilasciasse un modello contenente falle macroscopiche senza aver preventivamente collaborato con il CAISI, la sua condotta potrebbe essere qualificata in sede giudiziaria come gravemente colposa, esponendola ad azioni risarcitorie devastanti. Al contrario, l’aver sottoposto il modello al red-teaming del CAISI e l’aver corretto le vulnerabilità emerse attesta l’osservanza di uno standard di diligenza superiore, minimizzando il rischio di contenziosi e strutturando un processo virtuoso di correzione preventiva che tutela tanto l’innovazione quanto l’incolumità pubblica.L’asimmetria transatlantica e la competizione per la definizione degli standard globaliL’analisi giuridica del nuovo modello statunitense non può prescindere da una riflessione di diritto comparato rispetto alla strategia regolatoria adottata dall’Unione Europea. Ci troviamo dinanzi a un’evidente asimmetria transatlantica che riflette filosofie giuridiche e concezioni dello Stato profondamente distanti. L’approccio europeo, cristallizzato nell’AI Act, è di tipo oggettivo, centralizzato e basato sul principio di precauzione.Il legislatore di Bruxelles ha inteso classificare i sistemi di intelligenza artificiale in categorie statiche di rischio, imponendo obblighi rigidi di conformità, certificazioni di terze parti, requisiti stringenti di governance dei dati e minacciando sanzioni pecuniarie calcolate sul fatturato globale delle imprese. Si tratta di un modello strutturalmente pesante, che rischia di burocratizzare il processo di sviluppo tecnologico e di penalizzare le startup rispetto ai grandi incumbent (operatori dominanti), delegando la vigilanza a un impianto di autorità nazionali coordinato dall’European AI Board.Di contro, il modello statunitense emerso con il consolidamento del CAISI e gli accordi di maggio 2026 rifiuta la rigidità del testo normativo primario per abbracciare l’agilità della relazione negoziale e della soft law. Gli Stati Uniti non dettano regole uguali per tutti tramite una legge del Congresso, ma negoziano patti flessibili con i pochissimi attori in grado di sviluppare modelli di frontiera. Questo approccio garantisce una spiccata flessibilità adattiva, idonea a seguire l’evoluzione tecnologica in tempo reale senza che le norme divengano obsolete nel giro di pochi mesi. Inoltre, mentre l’Europa mira a proteggere il cittadino dal potenziale abuso della tecnologia da parte delle imprese o dello Stato stesso, gli Stati Uniti mirano a proteggere l’ecosistema industriale nazionale e lo Stato medesimo dalle minacce esterne. L’obiettivo ultimo della strategia americana, esplicitato nello statuto del CAISI, è quello di utilizzare questi accordi per imporre de facto gli standard tecnologici di Washington a livello internazionale, contrastando il cosiddetto effetto Bruxelles (la tendenza dell’UE a regolamentare i mercati globali) e riaffermando la centralità delle aziende americane nella definizione delle regole globali dell’innovazione.Il prezzo della flessibilità: opacità democratica e rischio di cattura del regolatoreIn conclusione, il modello di governance dell’intelligenza artificiale che gli Stati Uniti stanno perfezionando attraverso gli accordi volontari con Google DeepMind, Microsoft e xAI segna l’avvento di un’epoca contrassegnata dalla governance simbiotica tra potere pubblico e poteri privati transnazionali. Questa strategia regolatoria dimostra un’innegabile efficacia pragmatica, poiché consente alle agenzie governative come il CAISI di accedere al cuore tecnologico dei modelli di frontiera e di imporre correttivi di sicurezza in tempi rapidissimi, incompatibili con i tempi della legislazione ordinaria o dei procedimenti amministrativi tradizionali.Tuttavia, una valutazione rigorosa sotto il profilo della democrazia costituzionale e dello Stato di diritto non può non evidenziare i severi limiti intrinseci a questa impostazione. Il principale vulnus (ferita o punto debole) risiede nel marcato deficit democratico e di trasparenza che connota questi accordi.Trattandosi di intese di natura esclusivamente volontaria e privatistica, negoziate a porte chiuse tra i vertici del Dipartimento del Commercio e i consigli di amministrazione delle big tech, esse rimangono sottratte al controllo del Congresso, all’esame dell’opinione pubblica e al sindacato di legittimità degli organi giurisdizionali. Non vi è alcun obbligo formalizzato per lo Stato di rendere pubblici i criteri con cui valuta i rischi, né vi è la possibilità per i cittadini o per le associazioni della società civile di contestare le decisioni assunte in quella sede o di pretendere tutele a salvaguardia dei diritti individuali.Si corre il rischio concreto di legittimare un sistema in cui le grandi imprese tecnologiche co-redigono le regole a cui intendono sottoporsi, ottenendo in cambio una sostanziale immunità e una legittimazione geopolitica che ne rafforza la posizione di monopolio sul mercato. Nonostante queste criticità dottrinali, la traiettoria geopolitica attuale suggerisce che il modello della soft law assistita dal red-teaming statale rappresenti l’unica via che gli Stati Uniti ritengono percorribile per vincere la sfida della supremazia tecnologica globale. Resta da verificare se questa architettura fluida e fiduciaria saprà reggere all’impatto di crisi sistemiche o se, inevitabilmente, l’insorgere di un danno catastrofico non costringerà anche il legislatore americano ad abbandonare la flessibilità dei patti volontari per approdare alla certezza della legge scritta.