Il leghista siede pure in Comune e Provincia. "Commistione tra controllori e controllati"Ricevi le notizie de Il Giorno su GoogleSeguiciFNM Autoservizi, la società del trasporto pubblico su gomma controllata da FNM Spa, a sua volta controllata dalla Regione Lombardia, ha 45 giorni di tempo per risolvere il caso legato a Fabio Rolfi. Leghista, ex assessore regionale all’Agricoltura, all’Alimentazione e ai Sistemi Verdi nella prima Giunta presieduta da Attilio Fontana, oggi Rolfi è vicepresidente e consigliere della Provincia di Brescia con deleghe al Trasporto pubblico locale, all’Integrazione della mobilità provinciale e al Trasporto privato nonché consigliere comunale a Brescia. Oltre a ricoprire questi ruoli istituzionali, Rolfi è vicepresidente di FNM Autoservizi Spa. Un incarico, quest’ultimo, che alla luce di quelli ricoperti in Provincia e in Comune non poteva essergli conferito. A dirlo, anzi a sentenziarlo, è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con una recente delibera.
Il passaggio decisivo nelle 18 pagine della delibera depositata il 14 maggio dall’Autorità Anticorruzione è quello che prende in considerazioni i rapporti tra l’ente che coordina le politiche del trasporto pubblico locale, vale a dire l’Agenzia di bacino di Brescia, i suoi soci, tra i quali la stessa Provincia di Brescia e lo stesso Comune di Brescia, e le società di trasporto quali FNM Autoservizi. "Sebbene l’Agenzia bandisce le gare e, perciò, firma i contratti di servizio, operando in generale come stazione appaltante – si legge nel dispositivo –, gli enti locali soci, di contro, approvano i bilanci dell’Agenzia e definiscono, tramite l’Assemblea dei Soci dell’Agenzia, le linee strategiche della stessa. Perciò, un soggetto che, contestualmente, siede negli organi di indirizzo politico degli enti locali soci e nel Consiglio d’amministrazione della società di Autoservizi (il riferimento è ovviamente a Rolfi che, come detto, siede in Comune, in Provincia e nel board di FNM Autoservizi ndr) si trova nella posizione di poter concorrere a determinare, ad esempio, le risorse che il Comune destinerà all’Agenzia, la quale poi le girerà (tramite contratto) alla società di cui egli è amministratore. Tale situazione appare, allora, a pieno titolo, rientrare nell’alveo di quelle che il legislatore voleva impedire attraverso l’introduzione della causa di inconferibilità de qua". Da qui il configurarsi, secondo Anac, di quell’"illegittima commistione dei ruoli di controllore e controllato, che la causa di inconferibilità in applicazione intende fronteggiare".






