Il Tar Catania ha annullato il provvedimento con cui il comando generale della Guardia di Finanza aveva negato il trasferimento temporaneo a un maresciallo che aveva chiesto di assistere il padre disabile al 100%, residente a Roma. I giudici della terza sezione hanno accolto il ricorso riconoscendo che il mancato trasferimento fosse illegittimo motivato con esigenze di servizio e con la presenza di altri familiari del disabile. Il militare aveva presentato istanza di trasferimento documentando la gravissima condizione del padre e l’impossibilità degli altri congiunti di garantire un’assistenza continuativa ed effettiva. Nonostante ciò, il comando Generale aveva rigettato la richiesta sostenendo l'esistenza di carenze di organico nella sede di servizio siciliana. I giudici di primo grado hanno accolto le tesi degli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo, evidenziando che il semplice richiamo a scoperture di organico o a generiche esigenze operative non è sufficiente per negare il trasferimento previsto dalla Legge 104, soprattutto in assenza di un’istruttoria approfondita sulle reali condizioni familiari e assistenziali. Il comando avrebbero dovuto effettuare una valutazione concreta e individualizzata sia delle esigenze di servizio sia della capacità effettiva degli altri familiari di prestare assistenza, non potendo limitarsi a formule standardizzate o astratte.