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Non c’erano i presupposti per licenziare il dipendente del settore igiene ambientale dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, operatore ecologico con 16 anni di anzianità, allontanato il 30 dicembre 2024 in quanto destinatario nel 2003 di condanne della Corte di Appello di Catania per gravi reati penali con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La Corte d’appello-Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, composta dai magistrati Beatrice Catarsini, Fabio Conti e Valeria Totaro, ha confermato la sentenza di primo grado del giugno 2025 (seppur con motivazione in parte differente) e ha respinto l’appello di Asm, condannandola al pagamento di 3.473 euro oltre Iva, Cpa e spese generali. I giudici hanno confermato che «le mansioni di mero ordine non possono essere ricomprese nell’ambito dell’attività di pubblico servizio» e che viene meno il fondamento del licenziamento sull’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in quanto «la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve escludersi in presenza di mansioni meramente esecutive quali quelle di operatore ecologico».
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