La decisione di interrompere volontariamente una gravidanza entro i primi 90 giorni, senza informare il padre del bambino, non basta da sola a giustificare la revoca di una donazione per «ingiuria» e «ingratitudine». È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione in un’ordinanza pubblicata il 16 maggio 2026, con cui i giudici hanno accolto il ricorso di una donna a cui l’ex compagno aveva chiesto la restituzione di due donazioni immobiliari dopo aver scoperto che lei aveva abortito senza coinvolgerlo nella decisione.

L’accusa dell’uomo

La vicenda nasce da una relazione iniziata nel 2009. L’uomo aveva donato alla compagna due metà indivise di un appartamento con autorimessa a Sassuolo. Secondo quanto si legge nell’ordinanza, la donazione era stata fatta «per consolidare il legame affettivo iniziato ai primi del 2009». Secondo la sua ricostruzione, la donna – che aveva già un figlio avuto da una precedente storia – aveva interrotto la gravidanza senza dirglielo, nonostante lui desiderasse diventare padre. Per questo l’uomo aveva chiesto la revoca delle donazioni sostenendo di aver subito una «ingiuria grave», che è uno dei casi previsti dall’articolo 801 del Codice civile per la revoca di una donazione.