La Corte costituzionale salva l’incandidabilità di 10 anni per i sindaci dopo il dissesto finanziario, ma ne evidenzia i limiti. Il caso dai Comuni di Cosenza e Castrovillari

LA norma resta in piedi, ma la Corte costituzionale ne mette nero su bianco tutti i limiti. Con la sentenza numero 84, depositata ieri, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 248 del Testo unico degli enti locali, quello che prevede dieci anni di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto finanziario di un ente.

INCANDIDABILITÀ DOPO DISSESTO, LA VICENDA

Una decisione che parte dalla Calabria e dai casi di dissesto dei Comuni di Cosenza e Castrovillari, dichiarati nel 2019. Proprio durante il procedimento davanti alla sezione calabrese della Corte dei conti, i legali di alcuni ex amministratori avevano contestato l’incostituzionalità della norma, sostenendo che la sanzione prevista dal Tuel fosse eccessivamente rigida perché identica per tutti, senza distinguere tra ruoli, responsabilità e peso effettivo avuto nel dissesto. Un ulteriore profilo di possibile incostituzionalità, secondo la difesa, riguardava inoltre la differenza di trattamento tra le diverse figure istituzionali.