Limitato il danno da culpa in vigilando dei sindaci che, in caso di condotta colposa, anche relativa all’attività di revisione legale, risarciscono limitatamente a un tetto calcolato come multiplo del compenso percepito; e prescrizione in cinque anni dal deposito della relazione dell’azione di responsabilità. Questi i punti approfonditi dalla circolare 18 di Assonime divulgata ieri, che analizza il nuovo articolo 2407 che ha significativamente cambiato il regime di responsabilità dei sindaci.

È stata eliminata la responsabilità solidale automatica con gli amministratori e introdotto un tetto massimo al risarcimento dovuto, in caso di violazione colposa dei doveri, parametrato al compenso percepito (15 volte fino a 10.000 euro, 12 tra 10.000 e 50.000, 10 volte oltre 50.000). L’obiettivo dichiarato è quello di correlare in modo più stretto le funzioni di controllo effettivamente svolte dai sindaci con la loro esposizione patrimoniale. Scelta che, a parere di Assonime, solleva rilevanti problemi di coerenza. Il nuovo regime è, infatti, differente da quello previsto per altre figure con compiti analoghi (i revisori legali), che ancora oggi non beneficiano di alcun limite di responsabilità, pur svolgendo funzioni sostanzialmente comparabili. È comunque già in discussione un progetto di legge che estende il tetto anche ai revisori.