Roma, 15 ott. (askanews) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, pubblicata oggi, si è pronunciata sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, avente ad oggetto l’ordinanza-ingiunzione emessa in data 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al predetto Collegio di affermare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto” e, per l’effetto, di disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”.
I giudici della Consulta hanno anzitutto rilevato che i Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti dalla legge numero 515 del 1993 per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento – controllo poi esteso dalla legge numero 43 del 1995 alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario – sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza al fine di garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Il sistema di controllo, affidato a tali organi, è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, con l’articolo 22 della legge numero 1 del 2013, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali.














