VENEZIA - Dopo trent’anni, si riapre in Veneto il caso degli stipendi dei manager della sanità, già oggetto di contenziosi. L’importo applicato a partire dalla prima tornata delle nomine di Giancarlo Galan, dovrà tornare sotto la lente dei giudici: l’ha deciso la Cassazione, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Venezia della causa che da tre lustri vede fronteggiarsi la Regione e Gino Redigolo, ex direttore generale delle allora Ulss 7 di Pieve di Soligo (dal 1995 al 1999) e Ulss 8 di Asolo (dal 2000 al 2007). In ballo ci sono quasi 600.000 euro, che il giudice del lavoro di Treviso gli aveva riconosciuto ancora nel 2013, ma che sono poi rimasti avviluppati nel groviglio della giurisprudenza sui compensi pubblici.

LE NORME Come già in precedenza Antonio Padoan, ex dg delle Ulss 12 di Venezia e Ulss 14 di Chioggia, anche Redigolo aveva invocato una diversa lettura delle norme che nel corso del tempo si sono affastellate in materia. In sostanza la tesi era che un direttore amministrativo, sanitario o dei servizi sociali non potesse guadagnare meno di un primario e dovesse percepire l’80% della paga di un direttore generale. Quindi nel momento in cui le terne avevano ottenuto l’incremento rispetto ai dirigenti medici, alcuni dg avevano chiesto di incassare più dei 154.000 euro (i vecchi 300 milioni di lire) che erano stati loro assegnati. Nel caso di Redigolo, Inizialmente questa prospettazione era stata accolta dal Tribunale di Treviso, che aveva condannato la Regione a rifondere 588.732,33 euro (più interessi e rivalutazione) a Redigolo, molto conosciuto anche per essere stato sindaco di Ponte di Piave per 18 anni di fila e commissario per il piano di rientro dal disavanzo sanitario dell’Abruzzo. LA SOSPENSIONE Palazzo Balbi era però ricorso in Appello, dove nel 2017 su accordo tra le parti il procedimento era stato sospeso, «fino alla decisione da parte della Corte di Cassazione del primo giudizio relativo a domanda analoga» e cioè fino alla definizione della causa-pilota di Padoan. Erano così trascorsi altri quattro anni, per attendere il verdetto definitivo sull’ex manager di Venezia e Chioggia, risultato a lui sfavorevole. A quel punto l’istituzione pubblica aveva tutto l’interesse a riattivare il processo a Venezia, ma nel 2022 i giudici avevano condiviso i rilievi della difesa di Redigolo, secondo cui era ormai decorso il termine per l’istanza. A quel punto la Regione e l’Ulss 2 Marca Trevigiana (erede delle due vecchie aziende locali) si sono rivolte alla Cassazione, per chiedere una pronuncia chiarificatrice sulla “sospensione anomala o atipica”.Il nodo era tutto giuridico, ma dalle intuitive conseguenze pratiche, come ha fatto notare la difesa dell’ex dg, evidenziando il principio della ragionevole durata del processo: per quanto a lungo le parti possono allungare i tempi di una causa? Nei giorni scorsi le Sezioni Unite hanno però enunciato il principio di diritto secondo cui «non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità». Gli “ermellini” hanno aggiunto che l’intesa raggiunta dalle parti e recepita dalla Corte d’Appello «non stabiliva nulla, peraltro, circa la decorrenza e la durata del termine per richiedere la fissazione dell’udienza in cui il processo dovesse proseguire». Di conseguenza la causa potrà ricominciare, per stabilire se fosse congruo lo stipendio applicato ormai tre decenni fa.