Qualora una cassetta di sicurezza venga svuotata a seguito di un furto, la banca risponde nei confronti del cliente per essersi resa inadempiente all’obbligo di predisporre un’organizzazione idonea a garantire l’integrità dei contenitori metallici collocati in locali protetti e messi a disposizione dei clienti per custodire beni mobili (denaro, gioielli, metalli preziosi, documenti, etc.) e preservarli da sottrazioni o danneggiamenti in un contesto connotato da un grado di sicurezza superiore rispetto a quello ordinariamente esistente in un ambiente domestico o professionale (Cassazione, 9640/1999).

Il limite del caso fortuito

L’articolo 1839 del Codice civile sancisce, infatti, che nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso il cliente «per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito».

Nel concetto di «caso fortuito» il furto non rientra, a meno che sia attuato con modalità talmente distruttive e sofisticate da non essere fronteggiabile nemmeno con misure di sicurezza tecnologicamente avanzate (Cassazione, 5421/1992 e 4946/2001): per concretarsi il caso fortuito, dunque, deve verificarsi un evento pregiudizievole imprevedibile e inevitabile (Cassazione, 8065/1997), come un terremoto in una zona a basso rischio sismico o un’inondazione in un territorio nel quale non si abbia il ricordo di eventi atmosferici estremi.