Roma, 24 apr. (askanews) – Cambia la norma del dl sicurezza sui compensi di 615 euro per gli avvocati “ad avvenuto rimpatrio” dei migranti. In un consiglio dei ministri lampo (nove minuti) è stato varato il decreto correttivo, che accoglie i rilievi del Colle. Un intervento che, dal comunicato di Palazzo Chigi, sembra confermare le anticipazioni di questi giorni.
Con il nuovo decreto, viene eliminata la specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente da un avvocato, si sopprimono le parti del testo che fanno riferimento al Consiglio Nazionale Forense, salta la specifica che il compenso debba essere dato solo all’esito della partenza del migrante (si stabilisce invece che il ‘pagamento’ verrà corrisposto a conclusione del procedimento).
Sarà il ministro dell’Interno a definire i criteri per l’individuazione dei soggetti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso.
Questo il testo del comunicato di Chigi: “Il testo apporta alcune modifiche alle norme in materia di rimpatri volontari assistiti (RVA) introdotte in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23. Le nuove norme agiscono in particolare sulla disciplina relativa ai soggetti che possono fornire assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e, di conseguenza, ricevere il compenso di circa 615 euro legato a tale prestazione. In particolare, l’ampliamento si realizza attraverso l’eliminazione della specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente ad opera di un avvocato. Inoltre, si subordina la corresponsione del compenso alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante”.












