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Ultimo aggiornamento: 7:59
Durante l’intero 2025, solo sei aziende italiane di costruzioni hanno subito la sospensione della patente “a punti” a seguito di morti sul lavoro o gravi incidenti. Parliamo di un settore, l’edilizia, che conta ogni anno attorno ai 200 decessi nei cantieri e circa 40 mila infortuni denunciati all’Inail; eppure i provvedimenti inviati dall’Ispettorato (Inl) si contano sulle dita di una mano o poco più.
Il dato emerge dal rapporto annuale sull’attività ispettiva, appena pubblicato dall’ente di vigilanza. La novità di quest’anno è che il report contiene appunto il primo monitoraggio complessivo della patente a crediti, imposta alle imprese edili dal primo novembre 2024. I numeri sembrano confermare le preoccupazioni dei sindacati più critici (Cgil, Uil e Usb), che sin dall’introduzione segnalavano un meccanismo di sanzioni troppo blando e lento da applicare, perché richiede l’accertamento della colpa grave da parte del datore di lavoro.
Ricapitolando, a partire da ottobre 2024, sono state rilasciate 479.020 patenti a crediti. Da allora, sono state effettuate 1.088 sanzioni per assenza di patente. Altre 687 multe sono state inviate a committenti che non avevano verificato il possesso della certificazione da parte degli appaltatori. Appena 14 patenti sono state revocate perché non riportavano dichiarazioni veritiere e, come visto, solo sei sono state sospese in caso di infortunio grave o mortale. Secondo le norme introdotte dal governo Meloni, infatti, agli ispettori del lavoro tocca stabilire con certezza la connessione tra l’infortunio e la violazione della norma di sicurezza da parte dell’impresa. Questo spesso richiede tempi lunghi, specialmente per enti sotto organico come l’Ispettorato, e a volte necessita di un accertamento giudiziario. Ecco perché le sospensioni sono una rarità. A spiegarlo è lo stesso report dell’Inl: “Le indagini sugli eventi infortunistici si incentrano anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente”; la responsabilità deve derivare “almeno a titolo di colpa grave” e “laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.








