Acciaierie d’Italia Energia deve fermare entro 30 giorni, che decorrono dal 13 aprile, la centrale elettrica che alimenta gli impianti dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Lo ordina il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, contestando all’azienda, che fa parte del gruppo AdI in amministrazione straordinaria, di essere ancora «inadempiente in merito alla presentazione del piano di riduzione per quanto concerne il rischio non cancerogeno, relativamente ai parametri emissivi arsenico, cobalto, nichel».
Nell’ordinanza si afferma che «il principio di precauzione ambientale, sancito dall’art. 3-ter del codice dell’Ambiente di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo alla esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi». E la legge n. 21 del 2012 della Regione Puglia «si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale».
Da dove nasce la vicenda
La vicenda che oggi sfocia nell’ordinanza, nasce dalla Valutazione del danno sanitario (Vds) nell’area di Taranto riferita al 2024 e redatta da Arpa Puglia, Aress Puglia e Asl Taranto in base alla legge regionale del 2012. Nella Vds si legge che il «rischio cancerogeno inalatorio ottenuto valutando lo scenario Aia (scenario relativo alle emissioni di AdI, Eni raffineria e centrale elettrica, Cisa, Appia Energy, AdI Energia, Ecologica, Kyma Ambiente, Italcave, Hidrochemical), risulta superiore alla soglia di accettabilità, oltre la quale è necessario pianificare un intervento di riduzione dell’esposizione».






