Roma, 28 mar. (askanews) – Con la sentenza numero 40, depositata ieri, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale, ma ha invitato il legislatore a modificare l’attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Lo rende noto l’ufficio stampa.

La disciplina vigente in materia di asilo, ricorda la Consulta, consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. In questo caso, però, il questore può disporne l’ulteriore trattenimento, in particolare quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè “presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione”. Questo nuovo provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla corte d’appello territorialmente competente in conformità all’articolo 13 della Costituzione, che prevede la necessaria convalida di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria. Nell’ipotesi poi in cui la corte d’appello non convalidi il provvedimento, il questore ha la possibilità di adottare, entro le quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento, soggetto anch’esso a convalida da parte della corte d’appello, quando vi sia rischio di fuga o lo straniero sia ritenuto pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica. In queste quarantotto ore, lo straniero continua a restare trattenuto nel centro.