Un'informazione provvisoria che scioglie il nodo legato al Superbonus: anche gli immobili estranei alla frode - in caso di truffa - possono essere confiscati. A stabilirlo l'informazione provvisoria n. 4/2026, depositata il 26 febbraio 2026 e con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza sulla condotta fraudolenta. Quest'ultima, dunque, va qualificata come truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p., e non come mera indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. Una distinzione non da poco.
Il motivo è semplice. Le sue ricadute - sottolinea ItaliaOggi - investono direttamente il mercato immobiliare. Ecco allora che la qualificazione come truffa aggravata cambia radicalmente il perimetro del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Il profitto del reato comprende non solo il credito fiscale fittizio registrato nel cassetto fiscale dell'indagato, ma anche la somma ricavata dalla sua cessione a intermediari finanziari. La confisca diretta blocca la circolazione del credito ancora esistente; quella per equivalente, operante quando il profitto non è più aggredibile nella forma originaria perché trasformato, consumato o trasferito, consente di attingere qualsiasi cespite patrimoniale dell'indagato fino alla concorrenza dell'importo corrispondente.






