Il titolo scolpisce pienamente il senso del disegno riformatore approvato in seconda lettura dal Senato della Repubblica perché le ragioni da tenere presenti sono insite nel dettato della Carta costituzionale e perciò inoppugnabili per coloro che le contrastano. L’articolo 107 della Costituzione, occupandosi della Magistratura giudicante, stabilisce da sempre una posizione di autonomia ed indipendenza interna ed esterna in quanto garanzia di giustizia super partes. I magistrati che giudicano non rispondono pertanto del proprio operato, non potendo essere perseguiti o trasferiti o penalizzati negli sviluppi della loro carriera, salvo ovviamente i casi di dolo. Diversa invece è la posizione della magistratura accusatoria, cioè il pm, la quale «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107 ultimo comma): quindi una forma di autonomia diversa non comprensiva della inamovibilità ed insindacabilità previste per la giudicante e comunque stabilita con legge ordinaria approvata dal Parlamento.
Terza considerazione, collegata all’articolo 111 della Costituzione che, occupandosi del giusto processo stabilisce la “parità delle armi” tra accusa e difesa. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale, con un processo di ragionevole durata ed avendo la possibilità di operare «nelle stesse condizioni dell’accusa» e di «acquisire ogni mezzo di prova a suo favore». Se questo è il processo giusto voluto dalla Costituzione non è concepibile né accettabile l’attuale condizione sbilanciata a vantaggio dell’accusa. È fuori luogo dunque affermare, come sostengono i fautori del no, che «la riforma non serve a nulla», che è solo punitiva, che «indebolisce la lotta alla mafia», che non serve a velocizzare i processi e che mina l’autonomia.








