Comandanti di navi all’attacco, contro le novità introdotte al Codice della navigazione che, anziché semplificare il lavoro, impongono ai capitani nuove mansioni e si prestano a criticità di applicazione, aprendo la strada a contenziosi e ricorsi. A suonare l’allarme sono i sindacati di categoria: Usclac, Uncdim, Smacd.
La legge 182 del 2025, quella della cosiddetta “semplificazione amministrativa”, rilevano le tre sigle, ha introdotto un intervento di particolare rilievo sul Codice della navigazione, modificando in modo sostanziale gli articoli 328, 331 e 172-bis e abrogando l’articolo 329. L’obiettivo dichiarato, sottolineano, è quello di superare un vecchio modello, che si basava sull’atto pubblico di arruolamento del personale davanti all’Autorità marittima (le Capitanerie di porto), e di rendere definitive alcune modalità operative che erano state solamente sperimentate durante l’emergenza Covid. Le nuove norme, in sintesi, hanno ribaltato il ruolo delle Capitanerie che prima intervenivano preventivamente sul lavoro marittimo mentre ora lo fanno solo in un secondo tempo, per controlli per lo più documentali.
Nuove regole con problemi di applicazione
«A nostro giudizio - afferma il comandante Emanuele Bergamini, presidente dell’Usclac, che ha sollevato la questione - la nuova normativa rischia di causare notevoli criticità, soprattutto per i comandanti di navi, che già si sobbarcano un carico di lavoro eccessivo, specie dal punto di vista burocratico, e hanno enormi responsabilità, anche di tipo penale». Il cuore della riforma, in particolare, è la modifica dell’articolo 328 del Codice: ora si distingue tra contratto di arruolamento del comandante, che rimane un atto pubblico davanti all’Autorità marittima, e contratti dell’equipaggio, stipulati per iscritto, da comandante o armatore, davanti a due testimoni.







