Rivedere il sistema sanzionatorio, restituendogli sistematicità e coerenza oggi in una certa misura disperse anche per effetto della stratificazione nel tempo di una pluralità di reati presupposto troppo eterogenei. Il disegno di legge di riforma del decreto 231 messo a punto dal gruppo di lavoro istituto al ministero della Giustizia ora consegnato al ministro Carlo Nordio interviene sul tema con una delega al Governo.
In particolare, si punta a circoscrivere il catalogo dei reati presupposto a quelli più attinenti alla criminalità d’impresa. L’esigenza, nel rispetto degli obblighi di matrice europea e internazionale, è quella di tornare in qualche modo alle origini, visto che la vocazione iniziale si è nel tempo smarrita e ora non è agevole, per le imprese, l’individuazione del perimetro di rischio penale e la predisposizione delle collegate attività di risk management attraverso l’adozione dei modelli organizzativi.
Le criticità
Del resto anche il riferimento a precisi obblighi internazionali è per molti versi fuorviante: non sempre l’inserimento tra i reati presupposto è avvenuto in esecuzione di specifici vincoli che non lasciavano margini di discrezionalità al legislatore. Per esempio, si registrano casi in cui gli interventi di integrazione dell’elenco dei reati presupposto hanno superato le richieste minime di adeguamento imposte dalle norme sovranazionali (proverbiale il caso della mutilazione degli organi genitali, inserito con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, nel quadro degli impegni assunti attraverso la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino).









