Stai utilizzando Internet Eplorer: è un browser molto vecchio, non sicuro, e non più supportato neanche da Microsoft stessa, che l'ha creato.
Per favore utilizza un browser moderno come Edge, Firefox, Chrome o uno qualunque degli altri a disposizione gratuitamente.
Restano i tetti complessivi tra i genitori (10 mesi, 11 in alcuni casi) e le regole su indennizzo, quote non trasferibili e fruizione anche contemporanea
Per i lavoratori dipendenti si amplia l’arco temporale entro cui è possibile chiedere il congedo parentale: il limite arriva fino ai 14 anni del figlio (contro i 12 applicati fino al 2025). L’Inps precisa che, in caso di nascita, il congedo può essere fruito entro i primi quattordici anni di vita del bambino: per la madre lavoratrice dipendente decorre dalla fine del congedo di maternità, per il padre lavoratore dipendente dalla data di nascita. In caso di adozione, affidamento o collocamento, invece, il congedo può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
La finestra si allunga, ma restano i tetti complessivi. Il congedo parentale spetta per un periodo totale, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi. Il limite può salire a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno tre mesi (continuativi o frazionati). Dentro questi paletti, il diritto di astenersi dal lavoro è così ripartito: alla madre lavoratrice dipendente spettano fino a sei mesi; al padre lavoratore dipendente spettano fino a sei mesi, che possono diventare sette se l’astensione raggiunge almeno tre mesi. È inoltre previsto che il padre possa fruire del congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la madre non lavora. Per il genitore solo (madre o padre) il massimo è di 11 mesi, continuativi o frazionati.






