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20 GENNAIO 2026

Ultimo aggiornamento: 17:08

È stato il primo capoluogo di provincia italiano ad adottare il modello “Città 30“. Ma adesso il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari nel centro cittadino. In particolare viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato abbassato a 30 km/h, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare”. Un modello, quello della Città 30, che è stato adottato anche pochi giorni fa dal Comune di Roma nel centro storico.

Il ricorso è stato originariamente proposto da due tassisti (poi rimasto solo uno) operanti nel territorio di Bologna, i quali “lamentavano – si legge nel provvedimento – il fatto che l’imposizione generalizzata del limite dei trenta chilometri orari avrebbe comportato tempi di percorrenza quasi doppi, con la conseguente riduzione del numero delle chiamate a cui rispondere e notevole contrazione del guadagno, per buona parte legato alla quota fissa richiesta per ogni corsa che va dai 3,40 euro ai 6,10 euro o addirittura 11,00 euro dall’aeroporto”. I giudici amministrativi hanno dato ragione ai ricorrenti che ritenevano che “le ordinanze che hanno individuato le ‘zone 30′” fossero “corredate da motivazioni generiche” senza puntualizzare “quali dei presupposti di legge sia stato di volta in volta ravvisato”. Provvedimenti che interessano “nel loro complesso il 70 % del territorio della città metropolitana, così escludendo in radice che possa trattarsi di imposizione di limiti più restrittivi motivata dalla particolarità della specifica realtà locale considerata”. Ne deriva, si legge nella sentenza del Tar, “la violazione dei limiti alla competenza regolatoria del Comune in materia di circolazione e sicurezza stradale, avendo, quest’ultimo, introdotto un nuovo limite di velocità generalizzato e non anche, così come consentito dalla legge, da applicarsi a singole strade presentanti caratteristiche peculiari rispetto ad ogni strada urbana”. “A prescindere dai positivi e desiderabili effetti di riduzione degli incidenti avvenuti nel 2024 e 2025 e delle vittime, cionondimeno l’individuazione delle strade assoggettate al limite di 30 km/h non risulta essere avvenuta nel rispetto della vigente normativa”, scrivono i giudici.