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Martedì la Corte costituzionale ha respinto una serie di questioni di legittimità che il governo aveva presentato contro la legge della Toscana che attribuisce alla regione e ai comuni il potere di regolamentare gli affitti brevi. La sentenza è importante perché altri comuni e regioni in Italia stanno valutando di introdurre misure simili.
Il governo ritiene che queste norme siano incostituzionali perché intervengono in materie di competenza dello Stato anziché delle regioni, e che violino la libertà d’impresa. La Corte costituzionale invece ha stabilito che la legge regionale della Toscana è legittima: sia perché la regolamentazione del turismo può rientrare nelle competenze regionali, sia perché – dice la Corte – regioni e comuni conoscono meglio i territori e le loro caratteristiche, e sono quindi i soggetti più adatti a intervenire contro il sovraffollamento turistico.
Il governo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale contro nove articoli della legge (che ne comprende 149 in tutto): aveva cioè chiesto alla Corte di stabilire se quei nove articoli fossero conformi ai principi della Costituzione italiana.
Una delle norme contenute nella legge regionale toscana che il governo ha contestato riguardava l’obbligo di consentire l’attività extra alberghiera (quindi affitti brevi, bed & breakfast, attività di affittacamere e case vacanza) solo in appartamenti con destinazione d’uso turistico-ricettiva, quindi non residenziale. Significa, concretamente, che la Toscana obbligherà chi vuole affittare un appartamento ai turisti a cambiare la destinazione d’uso dell’appartamento, a partire dal 1° luglio del 2026 (fino ad allora il cambio non è obbligatorio, e quindi per esempio si può affittare anche la casa in cui si vive).









