Ancora un via libera alle limitazioni che i Comuni impongono alle locazioni turistiche. Dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale, a dicembre, aveva sancito la legittimità della legge regionale della Toscana sul tema, ora il Tar di Firenze (sentenza n. 925/2026) respinge 19 ricorsi contro il regolamento del Comune di Firenze che ha fissato una lunga serie di vincoli per gli affitti brevi, a partire da un regime di autorizzazioni.
Sì alle restrizioni della libertà di iniziativa
I ricorsi erano stati presentati da operatori del settore, associazioni di categoria, privati cittadini, che lamentavano violazione dei principi costituzionali sulla proprietà e sulla libertà d’impresa, in contrasto con la direttiva europea Servizi e con le competenze legislative statali. La prima sezione del Tribunale ha, però, spiegato che «la protezione dell’ambiente urbano e gli obiettivi di politica sociale e culturale, insieme alla conservazione del patrimonio storico e artistico, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano restrizioni della libertà di iniziativa economica».
Possibile chiedere un’autorizzazione
Quanto al regime di autorizzazione quinquennale, imposto dal Comune di Firenze, i giudici scrivono: «Nessuna impropria limitazione al diritto di proprietà discende dunque dall’esercizio della facoltà, attribuita ai Comuni ad alta densità turistica e comunque ai capoluoghi di provincia, di regolamentare le locazioni turistiche brevi, sottoponendole ad autorizzazione preventiva: infatti, una tale regolamentazione riveste semmai una valenza conformativa del diritto, e non sostanzialmente espropriativa, con l’ulteriore conseguenza che nessun indennizzo è dovuto ai proprietari interessati». Non ci sono insomma limitazioni illegittime al diritto di proprietà.









