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Ultimo aggiornamento: 16:52
La recente norma che ha reso il femminicidio reato autonomo a mio avviso può e deve essere esaminata da tre punti di vista: come cittadini, sotto il profilo tecnico e attraverso l’analisi politica. Il femminicidio è ora previsto dall’art. 577 bis del codice penale. Come cittadini, non si può che esserne soddisfatti. Qualunque cosa sia utile a fermare la furia omicida dei maschi contro le donne, deve essere vista con grande favore. Sotto il profilo tecnico, però, occorre fare alcune osservazioni.
Fino a oggi, l’uccisione di una donna per il suo “essere donna” era omicidio volontario aggravato da motivi abietti o futili oppure da crudeltà e sevizie, delitto punito con l’ergastolo. Con l’introduzione della nuova norma, invece, l’uccisione di una donna commessa per odio, discriminazione, prevaricazione o come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna, o anche per il rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali (l’articolo dice testualmente questo), è considerata femminicidio ed è punita con l’ergastolo. Guardiamo l’art. 3 della Costituzione: recita che i cittadini italiani sono uguali davanti alla legge sotto ogni profilo, perciò è chiaro che l’introduzione del delitto di femminicidio cozzi contro questo principio.






