In settimana il governo ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione al Regolamento europeo numero 2411 del 2023, lungamente discusso e approvato sul finire della scorso legislatura europea. Il nostro esecutivo non poteva fare altrimenti: entro la fine dell’anno le novità introdotte in materia di etichettatura e in particolare di Indicazione geografica protetta dovevano essere approvate. In pratica l’Igp viene estesa dagli alimenti asi manufatti artigianali o industriali. Una scelta fortemente osteggiata dal mondo dell’agroalimentare tricolore che vi vedeva una fonte di possibile confusione. Anche perché il sistema di etichettatura delle indicazioni geografiche era già tutto fuorché chiaro e contrariamente a quanto affermano le indagini condotte ciclicamente sul tema, la stragrande maggioranza dei consumatori ha difficoltà a comprendere la differenza che passi tra i cibi che sfoggiano il bollino giallorosso delle Dop e i cibi su cui compare quello gialloblù delle Igp. Vale la pena di ricordare brevemente queste differenze.
Un cibo a Denominazione d’origine protetta, Dop in sigla, deve rispettare tre caratteristiche: 1) essere fatto sulla base di una ricetta tradizionale comprovata, consolidata nel tempo e strettamente legata ai luoghi in cui viene prodotto; 2) utilizzare soltanto materie prime italiane provenienti dalle zone rigorosamente fissate dal disciplinare di produzione; 3) il luogo di produzione o trasformazione deve trovarsi in Italia, in una zona fissata sempre dal disciplinare, solitamente uno o più comuni limitrofi.







