Articolo 609-bis (violenza sessuale):

Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

E’ bastato un articolo per dare il via libera alla proposta di legge, approvata dalla Camera all’unanimità, per riscrivere l’articolo 609-bis del codice penale sul reato di stupro che segue quanto la Convenzione di Istanbul, legge dello Stato, prevedeva già dal 2013, anno in cui è stata ratificata dall’Italia, ma mai applicata mancando il collegamento, essenziale, con il codice penale (al completamento dell’iter legislativo manca ancora l’approvazione del Senato; il provvedimento presumibilmente arriverà in Commissione Giustizia proprio nella seduta del 25 novembre).

Per provare la violenza, sino ad oggi, nei processi di stupro, occorreva dimostrare l’elemento della minaccia e della costrizione. Elementi molto spesso difficili da provare, che portavano a processi estremamente dolorosi per la donna che spesso assumeva il ruolo di accusata anziché di vittima, concretizzando il fenomeno della cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, dovendo lei dimostrare che si era opposta, che aveva lottato, reagito.