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Ultimo aggiornamento: 7:50

C’è un paradosso che in Italia facciamo finta di non vedere: lo Stato racconta la confisca antimafia come la grande vittoria della legalità, ma troppo spesso chi ha subito il reato resta fuori dalla porta. Prima vengono il sequestro, la misura di prevenzione, le conferenze stampa, i beni “liberati” consegnati a enti e istituzioni; solo dopo ci si accorge che le vittime sono rimaste senza risarcimento, perché il patrimonio è stato inghiottito dal circuito pubblico.

La sentenza delle Sezioni Unite dello scorso 14 novembre 2025, n. 37200, prova a mettere un freno a questa schizofrenia: in questa materia e art. 52 del Codice antimafia, la Cassazione dice che il credito della vittima non può essere cancellato solo perché la macchina della prevenzione corre più veloce della giustizia ordinaria. Non è un colpo alla confisca, né un regalo al garantismo di maniera: è il contrario, è il tentativo di renderla più solida e meno attaccabile.

Il caso è minuscolo nei numeri ma enorme nei principi: una vittima di furto, un credito di 4.000 euro, i beni del proposto sotto sequestro di prevenzione. Il tribunale esclude il credito dal passivo perché, pur essendo il fatto anteriore al sequestro, la decisione che accerta il danno arriva dopo la misura. Lettura rigidissima dell’art. 52: conta solo ciò che “risulta da atti aventi data certa anteriore al sequestro”. Le Sezioni Unite ribaltano la prospettiva: il credito della vittima deve nascere prima della misura (cioè dal fatto illecito già consumato), ma può essere accertato anche dopo, purché entro i termini per l’ammissione al passivo; in sede penale occorre una decisione definitiva, in sede civile basta una pronuncia provvisoriamente esecutiva.