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Ultimo aggiornamento: 16:15

Storica sentenza del Consiglio di Stato. Per la prima volta si stabilisce che nell’attività dei militari c’è un “rischio professionale specifico” rispetto alle esposizioni all’uranio impoverito in missione all’estero o nei poligoni. Nel caso di sviluppo di un tumore, andrà dunque considerato automatico il collegamento tra la malattia e la partecipazione alle missioni in cui si viene a contatto con l’uranio. Spetterà eventualmente all’amministrazione militare dimostrare il contrario, rovesciando l’onere della prova. In precedenza, erano le vittime a dover dimostrare il nesso causale tra la loro malattia e l’esposizione ad agenti patogeni.

Nella nota del Consiglio di Stato si legge: “Con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025, pubblicate in data odierna, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’articolo 603 del codice dell’ordinamento militare, modificato con il decreto legge n. 228 del 2010, convertito nella legge n. 9 del 2011, ha disciplinato il rischio professionale specifico che caratterizza l’attività dei militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale ed ha conseguentemente previsto una presunzione relativa della sussistenza del nesso di causalità con la successiva insorgenza di malattie tumorali, superabile solo qualora l’Amministrazione dia la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.