L’uso della dicitura “tipo Parma” per ingolosire e descrivere un prodotto che non ha alcun collegamento con la qualità, l’origine o le caratteristiche del prosciutto di Parma DOP è un “inganno decettivo”, cioè idoneo a trarre in errore una persona di normale avvedutezza. Si verifica quando un’etichetta o una descrizione induce il consumatore a credere che il prodotto abbia determinate qualità o provenienze protette, quando in realtà non è così.
La Corte di Cassazione - con sentenza della Terza Sezione Penale 32260 del 30 settembre 2025 - ha sottolineato che l’inganno non dipende dalla specifica richiesta dell’acquirente, e cioè dalla domanda o preferenza espressa dal consumatore al momento dell’acquisto, ovvero ciò che l’acquirente chiede o si aspetta di ricevere. Ma dal fatto che l’uso di una denominazione simile a quella protetta (come “tipo Parma”) viola la fiducia dei consumatori e le regole del commercio leale. L’etichetta “tipo Parma” è stata considerata sufficiente per creare un’aspettativa errata sulla qualità e l’origine del prodotto, configurando così una pratica commerciale ingannevole e punibile ai sensi degli articoli 515 e 517 bis del Codice penale.
Il caso
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per frode nell’esercizio del commercio (articolo 515, Codice penale) e per l’aggravante prevista dall’articolo 517-bis, Codice penale, relativa alla protezione di alimenti con denominazione di origine. E aveva commercializzato prosciutto crudo utilizzando la locuzione “tipo Parma”, in violazione della normativa a tutela delle denominazioni di origine protette (Dop). La locuzione o dicitura è stata considerata ingannevole e lesiva delle regole del commercio leale. La tutela delle Dop e del leale esercizio del commercio protegge sia i consumatori sia i produttori da pratiche ingannevoli.






