Usare l’espressione “tipo Parma” per indicare un prosciutto è una pratica commerciale ingannevole e lesiva della Dop. Lo ha stabilito con sentenza definitiva la Corte di Cassazione, secondo cui anche l’uso di diciture generiche, che sfruttano la fama del prodotto, è una frode. Una vittoria per il Consorzio del Prosciutto di Parma che aveva avviato la sua battaglia legale nel 2017, quando un salumificio abruzzese aveva immesso sul mercato estero – in Germania, Repubblica Ceca e Lussemburgo – confezioni di prosciutto crudo con la dicitura “Jambon tipo Parma”. Un richiamo che, pur non utilizzando il nome completo della denominazione, evocava chiaramente il prodotto tutelato.

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Il principio

Il procedimento si è concluso con una condanna per frode in commercio, aggravata dalla violazione della normativa sulla protezione delle denominazioni d’origine. La Cassazione ha così confermato le sentenze di primo e secondo grado, ribadendo un principio cruciale: evocare indebitamente il marchio Parma, anche se il consumatore è consapevole di acquistare un prodotto generico, resta un inganno e un danno per chi produce nel rispetto delle regole.