Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare – in particolare in tema di assegno di mantenimento – l’impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti non coincide con l’indigenza totale. Deve, infatti, essere valutata la capacità dell’obbligato di assolvere ai propri doveri senza dover rinunciare a condizioni di «dignitosa sopravvivenza». Così, mentre la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna per un uomo che non aveva versato alla ex moglie l’assegno di mantenimento di 450 euro mensili, la Cassazione (sentenza 883/2025 depositata ieri) annulla il verdetto e rinvia a nuovo giudizio che tenga conto del principio enunciato.

La vicenda

Il ricorrente 57enne aveva impugnato la condanna, con motivi accolti solo in parte dalla Corte di legittimità secondo cui sulle sentenze di merito aleggiano «incertezze quantomeno sulla data a partire dalla quale l’imputato avrebbe realizzato un inadempimento “consapevole” o […] “non necessitato” dalle sue disagiate condizioni di vita». Infatti, sin dalla sentenza di primo grado del gennaio 2023 l’assistente sociale che, tra il 2019 e il 2020, aveva avuto in carico l’uomo aveva attestato che l’uomo affermava di essere indigente e senza fissa dimora.