Mentre l’esame al Senato del disegno di legge di riforma della Corte dei conti procede spedito, in pochi vedono l’ostacolo (una sorta di bug di sistema) che rischia di renderlo del tutto inidoneo a raggiungere lo scopo dichiarato di superare la paura della firma: il doppio binario.
Con tale termine ci si riferisce ad uno dei tanti busillis (per dirla col Manzoni) che costellano il nostro sistema giuridico: chi, gestendo risorse pubbliche, causa un danno erariale, può andare incontro a due diversi tipi di giudizio.
Se viene citato dal pubblico ministero contabile, risponderà innanzi alla Corte dei conti solo dei danni cagionati con colpa grave, potrà godere di una riduzione del dovuto sia se darà prova di aver comunque apportato un vantaggio all’amministrazione sia se il giudice riterrà di utilizzare il suo potere riduttivo; in ogni caso, non risponderà in solido con gli altri autori del danno e l’obbligo risarcitorio si trasmetterà agli eredi solo in casi eccezionali.
Tutto muta se è la PA a citarlo in giudizio innanzi al giudice civile (che, nonostante talune oscillazioni giurisprudenziali, è ritenuto competente per tali questioni). In questo caso, risponderà – solidalmente con gli altri responsabili - di tutti i danni, compresi quelli cagionati con colpa lieve, l’obbligo risarcitorio non sarà suscettibile di riduzioni e graverà sugli eredi.






