In questi giorni è ripreso l’esame, da parte delle competenti Commissioni del Senato, del disegno di legge di riforma delle funzioni e dell’organizzazione della Corte dei conti. Nel corso del suo iter, l’Associazione magistrati ha avuto modo di essere audita formalmente e di potersi confrontare con i rappresentanti di Governo e Parlamento. Confida che il dialogo possa concretizzarsi in quest’ultima fase ed indurre un’ulteriore riflessione sulla formulazione di alcune disposizioni che, in disparte le valutazioni di impatto sulle funzioni della Corte, rischiano di non raggiungere gli obiettivi politici dichiarati a fondamento della riforma. Questi ultimi sono riassumibili, da un lato, nell’esigenza di rafforzare le funzioni della Magistratura contabile volte a prevenire la verificazione di un evento dannoso per le finanze pubbliche e, dall’altro, a contenere il risarcimento a carico del responsabile in caso di assenza di dolo o di illecito arricchimento. Per quanto riguarda il primo, tuttavia, l’estensione dell’esimente da responsabilità anche in caso di mancata resa, nei ristretti termini prescritti, del parere richiesto (oggi è necessario un pronunciamento espresso), oltre a snaturare la funzione consultiva della Corte (a cui, in quanto Magistratura, mal si attagliano le ipotesi di silenzio significativo proprie dell’attività amministrativa) rischia di indurre interpretazioni volte a circoscrivere rigorosamente i presupposti di ammissibilità delle istanze (afferenza alla materia della contabilità pubblica, assenza di interferenze con le funzioni giurisdizionali, estraneità ad atti sottoposti a controllo preventivo, etc.), delineati, nel tempo, dai pronunciamenti di Sezioni riunite e Sezione delle autonomie. Per quanto riguarda il secondo, la previsione di un doppio tetto al risarcimento, in particolare al 30 per cento del pregiudizio arrecato alle finanze pubbliche, rischia di essere vanificata in assenza di interventi sul versante del c.d. “doppio binario” in materia di giurisdizione (coesistenza, in base alla giurisprudenza della Cassazione, sulla medesima fattispecie di responsabilità, della competenza del Giudice contabile e del Giudice civile; si veda, su questo giornale, l’articolo del 28 agosto “Corte conti, se la riforma indebolisce il ricorso al doppio binario”). C’è il pericolo che, dopo la sentenza di condanna della Corte dei conti, e sulla base di essa, debba essere l’amministrazione a chiedere la restituzione del rimanente 70 (con prospettazione di responsabilità omissive in caso di inerzia), facendo, peraltro, applicazione delle regole risarcitorie civilistiche, più gravose, per il funzionario pubblico, rispetto al regime della responsabilità erariale. Per entrambe le disposizioni (oltre che per poche altre), l’Associazione ha proposto correttivi di carattere tecnico (in linea con i pareri resi dalle Sezioni riunite della Corte), che, fermi restando i ricordati obiettivi politici, consentano di incentivare la funzione consultiva (prendendo a riferimento, per esempio, le disposizioni già vigenti per gli enti territoriali o per la costituzione di società pubbliche) e di perimetrare il risarcimento in caso di condotte non dolose (valorizzando le procedure di definizione agevolata, come le stesse norme di delega hanno previsto, ed il potere riduttivo, ancorandolo a parametri predeterminati), nella salvaguardia, tuttavia, del carattere deterrente della responsabilità amministrativa, mantenuto fermo pure dalla recente giurisprudenza costituzionale. Infine, anche l’obiettivo di attuare la riforma senza nuovi oneri (al netto della minima copertura prevista per le norme di delega) appare bisognoso di approfondimento in ragione dell’ampliamento del controllo preventivo di legittimità, che richiederà un adeguamento degli organici, in particolare se gli enti locali (oltre 8mila) si avvarranno della norma che gli consente di sottoporre determinati provvedimenti a controllo, previsione che potrebbe condurre all’afflusso alle Sezioni regionali di decine di migliaia di atti (peraltro, in assenza di criteri che consentano di rendere uniforme e prevedibile la domanda sul territorio, risulta difficile tarare, conseguentemente, l’organizzazione degli uffici), pena l’impossibilità di esercizio delle altre funzioni.