I dipendenti degli enti locali, della sanità, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che andranno in pensione anticipata tra i 65 e i 67 anni non hanno diritto alla deroga sulle aliquote di rendimento per la parte retributiva della pensione modificate con la legge di Bilancio del 2024. Lo fa sapere l’Inps con un messaggio ricordando che con la legge di Bilancio per il 2025 à stata adeguata l’età per la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro, una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, passando quindi da 65 a 67 anni.

“La deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), si legge, non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67”.

Introdotta la facoltà nella Pa di restare in servizio fino a 70 anni

L’Inps ricorda che la legge di Bilancio 2025 “ha innalzato, a decorrere dall’anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Il comma 165 ha introdotto la facoltà, per le pubbliche Amministrazioni i trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.