Nuovo taglio delle pensioni per gli statali che lasciano prima il lavoro. Quest'anno i dipendenti degli enti locali, quelli della sanità, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che vanno in pensione anticipata, con un'età superiore a 65 anni, ma inferiore a 67, non beneficiano della deroga sull'applicazione delle nuove aliquote di rendimento per il calcolo della parte retributiva dell'assegno previdenziale. Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio n. 2491 del 25 agosto.
Per gli iscritti alla casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug che non hanno diritto alla deroga e che hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate perciò con l'applicazione dell'aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024. Per gli iscritti a queste gestioni la nuova aliquota, in presenza di una ridotta anzianità contributiva accumulata con il sistema retributivo, risulta meno favorevole rispetto a quella in essere in precedenza e comporta perciò una pensione più bassa.
Le aliquote di rendimento sono i coefficienti percentuali utilizzati per determinare la quota retributiva della pensione nel sistema di calcolo misto, che determina l'importo della pensione combinando due criteri diversi, riferiti al sistema retributivo e al sistema contributivo, per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ma che non hanno maturato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995.








