Gli accumulatori seriali non esistono solo in tv, ma esserlo nel proprio appartamento è molto diverso dall’esserlo in condominio dove il danno prodotto può costare oltre 4mila euro. Questo l’esito del caso esaminato dal Tribunale di Firenze (sentenza 1872/2025) dove gli oggetti di un condomino accumulatore avevano impedito l’accesso al pianerottolo, alle cantine, alla cabina elettrica e alla fossa extracorsa dell’ascensore. Si è configurata, quindi, un’illegittima occupazione di spazi condominiali, prontamente rilevata dal Tribunale.

La corretta applicazione e interpretazione delle norme codicistiche

Come noto, un comproprietario o condomino può servirsi di un bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso, attuale o potenziale, da parte degli altri comproprietari. La nozione di pari uso della cosa comune non va intesa in termini di assoluta identità dell’utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identità nel tempo e nello spazio di quest’uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condòmini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cassazione, 8177/2022).