La Corte di CassazioLe regolene (con ordinanza n.19717/2025) ha chiarito che in tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno al posto comune, il servizio prestato per almeno cinque anni va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di pre-ruolo; ciò in armonia con le previsioni della disciplina europea.
Le regole
Ad analoga conclusione, ad avviso del Collegio di piazza Cavour, occorre pervenire con riferimento alla disciplina che richiede la permanenza di cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno, per accedere al trasferimento al ruolo comune, dovendosi computare nel quinquennio anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi a oggetto la medesima prestazione lavorativa espletati durante il periodo di pre-ruolo. Infatti l’accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla disciplina normativa europea di riferimento e che - in quanto tale - è di diretta applicazione nel nostro Paese, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, per le finalità della progressione stipendiale ma anche degli sviluppi di carriera successivi, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto fin dall’origine a tempo indeterminato.









