La somministrazione che dura tre anni è irregolare. È quanto spiega l’avvocato Diego Meucci, dello studio legale Trifirò & Partners, alla luce di quanto stabilito la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 196 del 10 marzo 2025, dichiarando la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto tra un lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice, dopo che il lavoratore era stato impiegato per oltre tre anni ininterrottamente, con le stesse mansioni e nella medesima sede operativa.
Nel caso in esame, l’azienda aveva utilizzato lo stesso lavoratore in missione per un lungo periodo, ricorrendo anche sistematicamente a ore supplementari e straordinarie e senza fornire spiegazioni oggettive in grado di giustificare il ricorso a personale esterno per esigenze che, di fatto, si sono rivelate strutturali. La Corte locale ha richiamato in sentenza anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C-681/18 e C-232/20) secondo cui missioni reiterate e prolungate, in assenza di motivazioni sostanziali, eludono la funzione temporanea della somministrazione e devono essere sanzionate.
Le novità con la riforma
La sentenza si fonda, tuttavia, su una disciplina normativa ormai superata. A partire dal 12 gennaio 2025, infatti, è entrata in vigore la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, il cosiddetto Collegato lavoro, che è intervenuto proprio in materia di somministrazione. In particolare, è stata abrogata la norma (transitoria) che permetteva, sino al 30 giugno 2025, di non considerare la durata della somministrazione nel massimale di durata complessiva prevista per i contratti a termine (24 mesi), qualora il lavoratore somministrato fosse stato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.






