«Come la presidente Meloni ha ritenuto surreale che i suoi ministri abbiano agito senza il suo consenso, così anch’io ritengo puerile ipotizzare che il mio capo di gabinetto abbia agito in autonomia. Ribadisco che tutte, assolutamente tutte le sue azioni sono state esecutive dei miei ordini, di cui ovviamente mi assumo la responsabilità politica e giuridica». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha fugato ogni dubbio riguardo al presunto ruolo del suo capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi. A proposito di quest’ultima, il Tribunale dei Ministri doveva chiedere l’autorizzazione a procedere anche per lei. Diversamente, se la sua posizione dovesse essere stralciata e subire un procedimento della giustizia ordinaria, gli effetti potrebbero essere due: Bartolozzi potrebbe fare ricorso contro un eventuale procedimento nei suoi confronti.

Oppure il Parlamento, la Camera dei deputati o il Senato, potrebbero sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, per il fatto che non gli è stata riconosciuta una prerogativa. A spiegarlo a Libero è Salvatore Curreri, professore di Diritto costituzionale all’Università di Enna Kore. «Ci sono due leggi», spiega, «che sono il riferimento di questo caso e che il Tribunale dei Ministri pare aver ignorato. La prima è una legge costituzionale, la numero 1 del 1989, che modifica l’articolo 96 della Costituzione, disciplinando la responsabilità penale dei ministri e del Presidente del Consiglio». In particolare, stabilisce che per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, la pena può essere aumentata fino a un terzo. La legge prevede, poi, che l’autorizzazione a procedere nei loro confronti, richiesta dalla Camera di appartenenza, sia valutata da un collegio di magistrati appositamente istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio.