Con la sentenza n. 114 del 2025 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 del decreto legge n. 73 del 2024 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) nella parte in cui: a) attribuisce ai ministri della Salute e dell’Economia e delle finanze il potere di approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale (comma 2, secondo periodo); b) sottopone a verifica di congruità del ministro della Salute e del Ministro dell’economia e delle finanze le misure compensative che le Regioni devono adottare per poter incrementare la spesa per il personale sanitario (comma 2).
Le motivazioni
Ciò alla luce dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione che assegna alle regioni “la potestà legislativa concorrente di tutela della salute e quella residuale in materia di organizzazione”, nonché dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che assegna l’adozione del piano triennale di fabbisogno del personale-Ptfp agli “organi di vertice delle amministrazioni” e, infine, del decreto del Dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2018 (Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche) secondo cui «il Ptfp è adottato dall’organo competente all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico e approvati in conformità ai rispettivi ordinamenti”.








