La disciplina italiana sul sequestro degli smartphone, in realtà di qualsiasi dispositivo elettronico, non è allineata con il diritto comunitario. E non lo è in particolare nel permettere l’operazione senza l’esame preventivo di un’autorità giudiziaria (per il diritto comunitario anche solo amministrativa) indipendente. Non può infatti essere considerato tale il pubblico ministero, che nel processo penale è piuttosto parte. Ad affermarlo, prendendo consapevolmente le distanze da precedenti conclusioni sempre però raggiunte nel corso del 2025, è la Cassazione con la sentenza n. 13585 della Sesta sezione penale.

Il contrasto con la direttiva

La Corte si è trovata davanti alla richiesta di disapplicazione della normativa interna in materia di sequestro probatorio per contrasto con la direttiva 2016/680, come interpretata dalla Corte di giustizia Ue con sentenza del 4 ottobre 2024, C-548/21. In dettaglio, la Corte di giustizia ha ritenuto che il trattamento di dati personali, inteso in senso ampio, deve essere oggetto di valutazione da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. La difesa riteneva che l’articolo 4 della Direttiva, come interpretato alla Corte, è in contrasto con la normativa interna che attribuisce, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero il potere di sequestrare dispositivi informatici (articolo 253 e seguenti del Codice di procedura penale).