Nel Superbonus «taroccato» la frode fiscale non assorbe il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del Codice penale) quando il credito fittizio del 110% viene monetizzato tramite cessione. È escluso, dunque, che si possa applicare il principio di specialità delle norme tributarie, in quanto dall'operazione si ottiene un profitto ulteriore e diversoContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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