Milano, 12 settembre 2026 – L’accusa non è riuscita a dimostrare che ci sia stato un “accordo illecito” fra costruttori, funzionari e dirigenti comunali diretto ad ottenere l’assenso “all’intervento edilizio” e volto ad ottenere anche “i titoli abilitativi alla costruzione di Torre Milano”. In realtà, per la giudice, erano tutti in buona fede nell’applicare le normative e la giurispridenza in vigore in quel momento, sulla quale, fra l’altro, non c’erano nemmeno dubbi interpretativi, quindi non si può dire che sia stato “commesso un reato”.
Più specificamente si legge nelle 119 pagine depositate a motivare la prima sentenza di assoluzione sull’urbanistica milanese “i costruttori hanno pensato di operare in conformità del Pgt (piano di governo del territorio, ndr) e della legge regionale, in linea con la giurisprudenza amministrativa e i pareri dell’Avvocatura Comunale, essendo sorto solo dopo il 2023 il contrasto interpretativo tra le norme, mentre Torre Milano venne realizzata prima del 2022”.
Norme da interpretare
Questo, in sintesi, è il senso della motivazione con cui la giudice Paola Braggion sul caso del grattacielo di via Stresa, il 16 giugno, ha assolto tutti e otto gli imputati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva: costruttori, progettisti, ex dirigenti e funzionari del Comune, “perché il fatto non costituisce reato”. Un problema di interpretazione di norme, quindi, come hanno sempre sostenuto difese e Comune. L’assoluzione è stata decisa per mancanza dell’elemento soggettivo nei reati contestati, sia dal punto di vista del “dolo” che della “colpa” da parte degli imputati.









