"Il decesso di un lavoratore, pur avvenuto per suicidio, è stato causato o concausato dalla malattia professionale da cui era affetto, il mesotelioma pleurico maligno". Lo riconosce, scrivono Afeva (Associazione familiari e vittime amianto) Emilia-Romagna e il Patronato Inca-Cgil di Bologna, la sentenza con cui la Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna ha "condannato Inail a corrispondere agli eredi la rendita ai superstiti e l’assegno funerario".

In prima istanza, si legge, "la ricostruzione della storia lavorativa che aveva causato l’esposizione alle fibre di amianto e quindi il nesso causale con l’insorgere della patologia diagnosticata come mesotelioma pleurico avevano determinato il riconoscimento di malattia professionale e della relativa rendita Inail".

Dopo la morte dell’uomo, però, Inail "aveva respinto la richiesta di rendita ai superstiti", e Afeva e Inca hanno "analizzato il contesto umano e psicologico della persona determinati dalla consapevolezza del carattere della patologia e del suo decorso, anche attraverso la perizia medica che ha rilevato la connessione fra malattia e suicidio, condizione necessaria al riconoscimento della rendita Inail".

Nel dettaglio, la causa riguardava "il diniego di Inail alla domanda di rendita ai superstiti e di assegno funerario, motivato dall’idea che il suicidio avesse interrotto il nesso causale tra malattia professionale e morte". Il ricorrente - figlio del lavoratore - sosteneva invece che la diagnosi di mesotelioma "avesse provocato un grave decadimento fisico e psichico, fino a rendere intollerabile la prosecuzione della vita e a determinare il suicidio", e il giudice "ha accolto la ricostruzione del ricorrente e valorizzato la documentazione medica, la dichiarazione dello psicologo che aveva seguito il paziente e le testimonianze di familiari e conoscenti".