Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa mera graffatura di un’area fabbricabile con l’abitazione principale non comporta, di per sé, la qualificazione di pertinenza senza il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 817 del Codice Civile. È questo il principio affermato dalla recente Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catania n. 3335 del 14/7/2026 che respinge un ricorso basato esclusivamente sulla graffatura catastale.
La disciplina IMU e la definizione di pertinenza
La questione desta interesse perché oggetto di accertamento sono le annualità Imu 2020 e 2021 per le quali dovrebbe valere il nuovo comma 741 lettera a), legge n. 160/2019 che considera “parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”. Il Mef, con Circolare 1/DEF del 18 marzo 2020, aveva sottolineato “il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del codice civile[..]. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lett. a)”. Ciò significa che laddove un’area edificabile è accatastata unitariamente oppure “graffata” al fabbricato, la stessa si considera pertinenza del fabbricato stesso: dirimente è il dato catastale e non più il dato sostanziale dell’effettivo asservimento dell’area all’immobile principale.







