Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa mera rappresentazione planimetrica di porzioni catastali distinte, in assenza di un'effettiva separazione funzionale e della conseguente attribuzione di una propria capacità reddituale, non comporta la costituzione di cespiti autonomi né di autonome unità immobiliari urbane ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28. È quanto emerge da una serie di avvisi di accertamento catastale, relativi alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale, esaminati da ItaliaOggi, nei quali l'Amministrazione contesta la legittimità di frazionamenti catastali eseguiti prima dell'avvio degli interventi edilizi agevolati.

A cosa punta l’Ammninistrazione

L'interesse dell'Amministrazione non è limitato al profilo catastale. La rideterminazione del numero delle unità immobiliari produce infatti un effetto destinato a riflettersi sull'intero meccanismo delle agevolazioni fiscali. È noto, infatti, come il numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori abbia costituito uno dei principali parametri per la determinazione dei massimali di spesa nei bonus edilizi e in particolare nel Superbonus. La riduzione, anche successiva, del numero delle unità catastali riconosciute può quindi incidere direttamente sul plafond agevolabile, aprendo la strada al recupero, totale o parziale, delle detrazioni già fruite.