Ok all’educazione sessuale a scuola, articolata su due livelli: 1) senza necessità di preventivo consenso per gli insegnamenti curricolari; 2) previo consenso informato per le attività extracurricolari e quelle di ampliamento dell’offerta formativa (escluse per scuola dell’infanzia e primaria).

È quanto risulta dalla legge 104/2026, già operativa, che detta le disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico e che impone di perimetrare in maniera corretta le attività assoggettate al vincolo del necessario assenso.

Che cosa dice la legge

In base alla legge 104/2026 richiedono il consenso informato:

-le attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità (articolo 1, comma 2);