di

Luca Degani*

Con l’entrata in vigore definitiva dal gennaio di quest’anno del nuovo assetto tributario previsto per gli Enti di Terzo settore sono iniziati mesi di un carosello che in questi giorni d’agosto ha aggiunto l’ennesimo irrazionale tassello. *Presidente Uneba Lombardia

Il sistema di fiscalità degli enti non commerciali aveva raggiunto un assetto relativamente chiaro, omogeneo e consolidato. Da un lato avevamo un principio generale che era quello per cui Fondazioni, associazioni e altri enti senza scopo di lucro si qualificavano a fini tributari come enti non commerciali se i loro proventi non derivavano, in maniera prevalente, dall’esercizio di una attività economica. A questo seguiva però una seconda parte che dava la possibilità a questi stessi enti di godere della presunzione legale di non commercialità laddove la loro attività (anche economica) fosse destinata, mantenendo l’assenza di scopo di lucro, a persone svantaggiate. La Riforma del Terzo settore nel 2017 toglie la dimensione di «favor solidaristico prevalente» alle attività rivolte a favore di persone svantaggiate. Passano gli anni e arriva la confort letter del 7 marzo 2025: le principali misure fiscali della Riforma, dice l’Europa, non costituiscono Aiuti di Stato e pertanto un singolo Stato può avere norme di favore per attività di interesse generale promosse sul proprio territorio.