Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa transazione dei tributi non è più affare esclusivo dello Stato. Con l'art. 4 del d.lgs. 7 agosto 2026 n. 147, gli istituti di trattamento dei crediti tributari disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) si estendono in via stabile ai tributi regionali e locali. Le modifiche investono gli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice e collocano espressamente Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni tra i creditori pubblici legittimati ad aderire a proposte di pagamento parziale o dilazionato, a partecipare alle trattative e a esprimere il voto sulle proposte di trattamento dei crediti.
Il decreto individua anche i soggetti competenti alla sottoscrizione degli accordi, rinviando agli ordinamenti interni di ciascun ente per la ripartizione tra organi politici e dirigenza. Una precisazione tutt'altro che formale: la sottoscrizione di un accordo che incide sul valore nominale di un credito tributario presuppone una legittimazione chiara e un percorso istruttorio tracciabile, tanto più in una materia storicamente presidiata dal principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.







