Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNiente assegno divorzile alla ex perché guadagna in nero. È escluso il diritto al contributo a carico dell’ex marito perché non sussiste alcuna delle due componenti del trattamento economico, dunque quella assistenziale e quella perequativo-compensativa: da un lato non risulta accertato uno squilibrio economico fra le parti, dall’altro la richiedente non dimostra di aver affrontato sacrifici professionali o contribuito alla formazione del patrimonio comune o del coniuge.
Benché il marito l’abbia denunciata al fisco all’epoca della separazione, la signora continua a dichiarare redditi inferiori al suo tenore di vita, che risultano di entità assimilabile a quelli denunciati all’epoca dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria. Così la Cassazione civile, sezione prima, nell’ordinanza n. 24798 del 27/08/2026.
Documenti e testimonianze
Diventa definitivo il rigetto della domanda dell’assegno. All’epoca della separazione il marito denuncia all’Agenzia delle entrate la moglie in quanto rappresentante di commercio in nero: scatta a carico della signora un accertamento di quasi 150 mila euro che costringe la contribuente ad accedere alla procedura di liquidazione controllata con la vendita forzata dell’unico immobile di proprietà della donna. Ma nel negare l’assegno divorzile la Corte d’appello stabilisce che l’interessata continua a lavorare nel sommerso: l’attività di rappresentante di giocattoli in nero, svolta durante e dopo il matrimonio, è accertata dai giudici del merito sulla base delle indagini della Guardia di finanza e delle risultanze testimoniali, tra le quali le dichiarazioni del figlio («mia madre veniva pagata in contanti e metteva i soldi in un cassetto»). Pesa, poi, la circostanza che l’auto della signora sia qualificata come bene strumentale nella procedura di esdebitazione.







